Ius Scholae, ecco il testo per una nuova legge sulla cittadinanza

NUOVE NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA

A trent’anni di distanza dall’approvazione della legge 91/1992, il legislatore deve prendere atto delle profonde trasformazioni avvenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza.
Nelle ultime legislature questa commissione è stata protagonista di diversi ampi tentativi di riforma, tutti rimasti incompiuti, con l’unico risultato di illudere e deludere centinaia di migliaia di giovani. Sono figli di stranieri che studiavano e studiano con i nostri figli e hanno visto le loro vite condizionate dall’assenza di una minima legge di civiltà.
Nel frattempo si è però intervenuti sulla materia con decretazione d’urgenza all’interno di provvedimenti legati alla sicurezza e all’immigrazione. È proprio da questi temi che va sganciato un dibattito razionale su una nuova legge della cittadinanza, mettendo al centro invece il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione.
Ogni tentativo di riforma è stato infatti fin qui fortemente influenzato da strumentalizzazioni politiche e distorsioni mediatiche che hanno solo alzato il volume della propaganda senza portare alcun cambiamento.
Per raggiungere l’obiettivo bisogna dunque rovesciare il paradigma, evitando inganni ideologici e puntando su un testo semplice, capace di non prestare il fianco a manipolazioni.
Lo dico dunque con chiarezza. Nel testo proposto non c’è lo ius soli.
La presente proposta punta a introdurre in maniera puntuale una nuova fattispecie orientata al principio dello ius scholae, con una scelta di fiducia non solo negli stranieri che vogliono integrare i loro figli, ma nel lavoro della comunità didattica, nella dedizione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che in classe costruiscono la nostra Repubblica e insegnano i valori della nostra Costituzione.
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Il testo prevede che possa acquistare su richiesta la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
Tale possibilità è aperta anche al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età.
La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
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Rimetto poi al dibattito in commissione l’opportunità di modificare, sempre in maniera puntuale, le disposizioni in materia di ius sanguinis per i nati all’estero. L’impianto attuale infatti non sembra garantire un vero radicamento sociale con il nostro Paese e anzi incoraggia la ricerca di avi, anche lontani nel tempo, senza la verifica di requisiti culturali, invece giustamente richiesti agli stranieri in Italia.
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L’obiettivo, in conclusione, è di procedere nella direzione del pragmatismo, con una modifica puntuale che permetta di compiere un importante passo in avanti nel campo dei diritti, dei doveri e dell’integrazione.

ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»

ARTICOLO 2
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.



Di Giuseppe Brescia | Deputato del Movimento Cinque Stelle, Presidente della Commissione Affari Costituzionali:

FONTE : Giuseppe Brescia | Deputato del Movimento Cinque Stelle, Presidente della Commissione Affari Costituzionali