Il commentario della Costituzione, il Presidente della Repubblica (Artt. 83-87)

TITOLO II.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Le Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

I. Elezione del Presidente della Repubblica e regime parlamentare. – II significato politico-costituzionale primo e principale dell’articolo in esame sta nel ribadire e confermare la vigenza del regime parlamentare nella Repubblica italiana. L’aver rimesso la elezione del Presidente della Repubblica a quello stesso Parlamento (1) che determina la nascita e la morte del Governo attraverso il rapporto di fiducia è il segno che i nostri costituenti, coerentemente con la volontà di ricreare in Italia un regime parlamentare (vedi famoso o.d.g. Perassi (2)), hanno voluto impedire che al vertice dello Stato potesse assidersi un soggetto la cui investitura non derivasse dalle medesime forze che dominano in Parlamento (e cioè i partiti), creando in tal modo un evidente pericolo di dualismo, che avrebbe potuto sfociare o nella ricorrente lotta tra due soggetti costituzionali dotati di forza politica comparabile, e quindi nella instabilità permanente, oppure nel rovesciamento del regime parlamentare a vantaggio del potere presidenziale (come, volutamente e consapevolmente, è avvenuto con la V Repubblica francese).
Così la elezione popolare del Presidente della Repubblica avrebbe inevitabilmente conferito alla carica un titolo di legittimità e per questo un potere politico tale da permettergli di entrare in conflitto con il Parlamento (e quindi con i partiti) e di trattare con esso da pari a pari o addirittura (come poi molta esperienza insegna) da superiore ad inferiore (per la maggiore efficacia che una carica monocratica può sviluppare verso un organo collegiale e la maggiore forza che un voto plebiscitario verso un uomo conferisce rispetto ad un voto diviso tra molti soggetti).

E vero che il corpo elettorale è quello stesso che legittima ed investe di potere i partiti, ma la elezione di una sola persona da parte di tutto corpo elettorale determina facilmente una divisione entro di esso profondamente diversa da quella determinata dalla concorrenza tra molti partiti (e per la verità, come dimostra l’esperienza degli Stati Uniti, una discrepanza tra maggioranza presidenziale e maggioranza parlamentare può facilmente determinarsi anche in regimi bipartitici). Così inevitabilmente la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica, capo dello Stato. è diversa (o comunque può essere diversa) da quella che determina la maggioranza parlamentare.
Uguale risultato avrebbe provocato la attribuzione del potere di eleggere il Presidente della Repubblica ad un corpo rappresentativo più ristretto del corpo elettorale ma sempre diverso dal Parlamento (ad es. un corpo eletto rale simile a quello che inizialmente eleggeva il Presidente della Repubblica nella V Repubblica francese prima della riforma costituzionale del 1962, e che comprendeva amministratori provinciali, comunali, ecc. (3)).

Anche in questo caso la possibilità di una maggioranza diversa da quella parlamentare (e inevitabilmente di tipo plebiscitario, data la larghezza e composizione del collegio) crea i pericoli prima detti, con l’aggravante che in questo secondo caso il collegio elettorale, per la sua casualità (quando ad es. i suoi componenti sono tali non perché eletti principalmente per svolgere questa funzione, ma perchè eletti o nominati per svolgere altre funzioni) può premiare frazioni o classi o forze politiche minoritarie, determinando un risultato ancora peggiore di quello che si determina con la elezione diretta, in cui per lo meno è certo che il Presidente della Repubblica rispecchia la maggioranza del corpo elettorale di quel momento.
Opportunamente dunque il costituente, volendo salvaguardare la efficacia e praticabilità del regime parlamentare in Italia, ha attribuito il potere di eleggere il Presidente della Repubblica al Parlamento cioè ai partiti in Parlamento), eliminando in radice ogni possibilità di sostanziale conflitto tra due soggetti costituzionali di pari (o comparabile) forza politica. La carica di Presidente della Repubblica rientra nella lotta tra i partiti, e non porta in questo meccanismo parlamentare-partitico un elemento contraddittorio e spurio, perché il fondamento politico del potere del Presidente della Repubblica è lo stesso di tutti gli altri organi costituzionali (la concorrenza tra i partiti).
La partecipazione minoritaria e politicamente irrilevante dei delegati regionali ha soltanto il significato simbolico di associare le Regioni allo Stato dando concretezza visibile alla volontà della Costituzione che il Presidente sia Presidente della Repubblica, e cioè della comunità statuale, prima ancora che dello Stato-soggetto (è noto che la Costituzione usa la parola Repubblica quando intende designare la comunità statuale, comprendente quindi anche le Regioni, i Comuni ecc.). Ma se era e resta opportuna la partecipazione simbolica dei delegati regionali, era e resta inopportuna qualsiasi partecipazione più ampia che snaturi il Parlamento in seduta comune e che, più precisamente, alteri i rapporti di forza tra i partiti parlamentari in modo tale che il Presidente della Repubblica derivi la sua elezione non più da un accordo tra le principali forze politiche parlamentari, ma da un accordo tra altri soggetti. Una simile eventualità (che pure viene caldeggiata da alcuni, insieme a ricorrenti proposte di elezione diretta del capo dello Stato da parte del corpo elettorale minerebbe gravemente il regime parlamentare in Italia, rendendolo ancora più incerto e più instabile, e al limite esponendolo al pericolo di un rovesciamento in altra forma di governo (rovesciamento ottenuto non per via illegale, ma attraverso una diversa dislocazione del baricentro del potere, come è nella V Repubblica francese).

(1) Sia pure integrato dai delegati regionali, i quali peraltro non mutano assolutamente la sua fisionomia politica, come diremo infra nel paragrafo 3. Appare qui opportuno ricordare la proposta di legge cost, di iniziativa popolare del 27 giugno 1972 (doc. 458) per la elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto. Analoga proposta del sen. Nencioni (MSI) citata in VIRGA, Diritto costituzionale, pag. 234 nota 2.
Per la opportuna riaffermazione che la elezione del Presidente della Repubblica è una elezione indiretta rispetto al popolo e non di secondo grado (la quale metterebbe il Presidente in relazione diretta col popolo) vedi Elia, una formula equivoca: l’elezione del Presidente della Repubblica (Giur. cost., 1968, 1530 e segg.).

(2) L’ordine del giorno era così formulato: La II Sottocommissione, udite le relazioni degli on. Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare, da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione del Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo.» Vedi, anche per altre notizie, il vol. IV degli Scritti sulla Costituzione, pag. 99 e segg.

(3) Come è noto l’originario articolo 6 della Costituzione del 4 ottobre 1958 prevedeva un collegio elettorale di circa 80.000 persone (il testo è facilmente rinvenibile in GALEOTTI, Nuova Costituzione francese). Questo collegio funzionò per le elezioni del 21 dicembre 1958 in cui risultò eletto De Gaulle. Successivamente la legge 7 novembre 1962 approvata con referendum popolare il 28 ottobre 1962 istituì il suffragio universale diretto, con secondo turno di ballottaggio. Vedi J. CADART, Institutions politiques, II, pag. 759.



Di Giuseppe Brescia | Deputato del Movimento Cinque Stelle, Presidente della Commissione Affari Costituzionali:

FONTE : Giuseppe Brescia | Deputato del Movimento Cinque Stelle, Presidente della Commissione Affari Costituzionali